FAQ

Domande e questioni sul medico competente

Chi è e cosa fa il medico competente?

L’attività del Medico Competente è volta ad assolvere a tutti gli obblighi normativi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Il Medico Competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del Datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il medico competente:
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e alla redazione del DVR (documento della valutazione dei rischi
collabora all’attuazione di programmi di promozione della salute
effettua la sorveglianza sanitaria, ove necessaria come misura di tutela della salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria, di esclusiva competenza del medico competente, comprende l’effettuazione di visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e l’effettuazione di visite mediche periodiche, finalizzate a controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
Oltre a questi obblighi, il medico competente:
ha il dovere di riportare, in sede di riunione, ai responsabili della sicurezza e al datore di lavoro i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle situazioni di rischio negli ambienti di lavoro
ha il compito di visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per valutare l’assenza di rischi ambientali
istituisce e custodisce, sotto la propria responsabilità , le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale.

La nomina del Medico Competente è obbligatoria in tutte le aziende, sia pubbliche sia private, in cui sono presenti rischi o lavorazioni per le quali l’attuale normativa ha stabilito l’obbligo della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (art. 18, c. 1, l. a), D.Lgs. 81/2008). Il Medico Competente interviene direttamente nell’attuazione del servizio di prevenzione, al fianco del datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio, ed è coinvolto fin dall’inizio del processo di prevenzione interno aziendale.
Il numero di dipendenti non influisce su tale obbligo.

Cos'è la valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è una procedura mediante la quale vengono valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori presenti in azienda. Tale valutazione è estesa anche a quei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quali: stress lavoro-correlato, i rischi relativi lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi a differenze di genere, età , etnia e tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, D.Lgs. 81/2008).
La valutazione dei rischi rappresenta un momento fondamentale in quanto, se correttamente effettuata, è in grado di stimare la reale entità dei rischi presenti in azienda.
Effettuata la valutazione dei rischi verrà redatto il documento di valutazione del rischio (DVR) (art. 18, c. 1, l. a), D.Lgs. 81/2008).
Il Datore di Lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico Competente, nei casi in cui è previsto nominare tale figura. Queste attività sono realizzate previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le modalità con cui il Servizio di Prevenzione e Protezione deve collaborare a tale valutazione vengono indicate nell’articolo 33, c. 1 del Decreto 81/2008:
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede:

1. individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
2. ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, c. 2, e i sistemi di controllo di tali misure.

La normativa riconosce quindi al Servizio di Prevenzione e Protezione il compito di produrre un documento da proporre al Datore di Lavoro. Quest’ultimo potrà accettarlo o modificarlo avvalendosi anche della collaborazione del Medico Competente, nel caso in cui sia stato tenuto a nominarlo.

Il legislatore non dà alcuna indicazione circa una validità temporale della valutazione dei rischi. Viene invece indicato che la valutazione deve essere nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. In tale ipotesi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato entro 30 giorni.

La valutazione degli agenti fisici, degli agenti cancerogeni e mutageni e degli agenti biologici sono previste delle specifiche periodicità.

Agenti fisici: cadenza almeno quadriennale (Art. 181, c. 2, D.Lgs. 81/2008).
Agenti cancerogeni e mutageni: almeno ogni tre anni (Art. 236, c. 5, D.Lgs. 81/2008).
Agenti biologici: almeno ogni 3 anni (Art. 271, c. 3, D.Lgs. 81/2008).

Cos'è il giudizio di idoneità?

Dall’esito della sorveglianza sanitaria ne deriva un giudizio di idoneità , idoneità parziale (con limitazioni o prescrizioni temporanee o permanenti) o inidoneità , per la mansione specifica; questo giudizio indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

Cos'è il piano sanitario?

Il programma di sorveglianza sanitaria, o protocollo sanitario (art.25, c. 1, l. b, D.Lgs. 81/2008), è un documento elaborato dal Medico Competente in cui viene stabilito per quali lavoratori è¨ prevista la sorveglianza sanitaria, quali sono i rischi a cui sono esposti e quali sono gli accertamenti previsti. Vengono inoltre indicate le periodicità sia delle visite mediche sia degli accertamenti complementari. Il protocollo di sorveglianza viene quindi condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione, ed è definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.

Qual è la periodicità delle visite mediche?

La visita medica va eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa, ad ogni cambio di mansione che esponga i lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva.
La periodicità minima dei controlli è definita dal D.Lgs 81/08, ma è il medico Competente che in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, stabilisce il contenuto della sorveglianza e valuta se applicare una periodicità più stringente.

Dove vengono custodite le cartelle sanitarie?

Tutti i dati delle indagini mediche e anamnestici, vengono registrati dal Medico in apposita cartella sanitaria, conservata a salvaguardia dei segreto professionale a cura del medico stesso, e che segue il lavoratore attraverso la sua carriera professionale.

Se non d'accordo con il giudizio del medico competente?

Un lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso contro il giudizio del medico competente all’organo di vigilanza competente per territorio, entro 30 giorni dalla comunicazione del giudizio stesso.